Scontrino elettronico e corrispettivi nell'e-commerce: cosa serve davvero

  • 4 min di lettura
Indice
  1. Quando un negozio online cerca «scontrino elettronico»
  2. Quale documento serve per ogni vendita?
  3. Perché l'e-commerce è esonerato dallo scontrino
  4. Documento commerciale online: cos'è e a chi serve
  5. Come si annotano i corrispettivi dell'e-commerce
  6. Quando il cliente chiede la fattura
  7. Cosa cambia dal 2027 con il Testo unico IVA
  8. Quando gli ordini arrivano da più canali
  9. Domande frequenti
  10. Fonti

Un negozio online che vende beni fisici e li spedisce non deve emettere scontrino né documento commerciale online, e non deve trasmettere i corrispettivi telematici. Il commercio elettronico indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza, esonerate dalla certificazione (art. 2, lett. oo) DPR 696/1996) e dalla trasmissione (DM 10 maggio 2019). Resta l'obbligo di annotare ogni giorno i corrispettivi nel registro (art. 24 DPR 633/1972) e di emettere la fattura elettronica se il cliente la chiede.

Qui si sbaglia in due direzioni. C'è chi compra un registratore telematico che non gli serve, e chi pensa che «niente scontrino» voglia dire «niente da registrare»: le vendite online senza fattura finiscono comunque nella liquidazione IVA, e senza registro dei corrispettivi non tornano i conti. Sotto trovi quale documento serve in ogni caso, come si annota una giornata con un esempio di calcolo, da quale data contare la vendita e cosa cambia dal 2027.

Quando un negozio online cerca «scontrino elettronico»

Di solito all'apertura della partita IVA, quando il commercialista o un fornitore di registratori parla di «corrispettivi telematici», oppure quando si apre un negozio fisico accanto a quello online. Le domande: devo stampare lo scontrino nel pacco? Il documento commerciale online dell'Agenzia delle Entrate fa per me? Cosa succede se il cliente vuole la fattura? Le vendite su Amazon o eBay cambiano qualcosa?

L'equivoco più frequente: confondere la vendita online con l'incasso online. Conta dove si conclude la vendita e come arriva la merce al cliente, non il fatto che il pagamento sia con carta o PayPal.

Quale documento serve per ogni vendita?

Dipende da come vendi, non da quanto vendi. Le regole qui sotto valgono per i beni fisici; servizi digitali e corsi online hanno regole proprie, non trattate in questo articolo.

Documento da emettere per tipo di vendita
VenditaCosa emettiCosa registri
Ordine online spedito a un privatoNessuno scontrino o documento commercialeTotale del giorno nel registro dei corrispettivi
Ordine online, il cliente chiede la fatturaFattura elettronica tramite SdILa fattura
Ordine online di un'aziendaFattura elettronica tramite SdI (di norma un'azienda la chiede)La fattura
Vendita al banco nel negozio fisicoDocumento commerciale con registratore telematico o procedura web dell'AgenziaCorrispettivi trasmessi all'Agenzia
Ordine spedito a un privato: niente scontrino; fattura richiesta: SdI; negozio fisico: documento commerciale

Le vendite su Amazon, eBay o altri marketplace che spediscono beni al cliente restano commercio elettronico indiretto: anche lì niente scontrino, e i corrispettivi li annoti tu. Per un ordine online pagato e ritirato in negozio, valuta con il commercialista se la vendita si considera fatta nel locale aperto al pubblico.

Perché l'e-commerce è esonerato dallo scontrino

Perché per la legge è una vendita per corrispondenza. L'art. 22 del DPR 633/1972 dice che la fattura non è obbligatoria, se il cliente non la chiede, per le cessioni di beni dei commercianti al minuto fatte «per corrispondenza»; l'art. 2, comma 1, lett. oo) del DPR 696/1996 toglie l'obbligo di certificazione per «le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza». L'Agenzia delle Entrate considera il commercio elettronico indiretto una vendita per corrispondenza.

Dal 2020 il D.Lgs. 127/2015, art. 2, obbliga chi fa le operazioni dell'art. 22 a memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri, ma lo stesso articolo permette esoneri per decreto. Il DM 10 maggio 2019 esonera le operazioni non soggette a certificazione dell'art. 2 DPR 696/1996. Con la risposta a interpello n. 198 del 19 giugno 2019 l'Agenzia ha confermato: i corrispettivi del commercio elettronico indiretto sono esonerati dall'invio telematico, ma vanno annotati nel registro dell'art. 24.

Documento commerciale online: cos'è e a chi serve

È la procedura web gratuita dell'Agenzia delle Entrate, nel portale «Fatture e Corrispettivi», che permette di emettere il documento commerciale e trasmettere i corrispettivi senza comprare un registratore telematico. Dal 1° gennaio 2021 il documento commerciale ha sostituito scontrino e ricevuta fiscale; per il consumatore non ha valore fiscale, ma vale come prova d'acquisto.

Serve a chi è obbligato a certificare le vendite: un negozio fisico, un ambulante, un artigiano che vende al banco. Un e-commerce che spedisce non ne ha bisogno. Se oltre al sito hai un punto vendita, ti serve per le sole vendite fatte lì, tenute separate da quelle online.

Come si annotano i corrispettivi dell'e-commerce

Nel registro dei corrispettivi scrivi, per ogni giorno, l'ammontare complessivo dei corrispettivi e della relativa imposta, distinto per aliquota (art. 24, comma 1 DPR 633/1972). Non serve una riga per ordine: serve il totale del giorno per ciascuna aliquota IVA. I prezzi sul sito sono IVA inclusa, quindi l'imposta si ricava con lo scorporo: imponibile = totale ÷ (1 + aliquota).

Esempio con numeri di fantasia. Il 3 novembre 2026 un negozio incassa tre ordini di accessori al 22% (61,00 €, 36,60 € e 24,40 €) e un libro al 4% (20,80 €). Nessun cliente ha chiesto la fattura.

Registro dei corrispettivi, 3 novembre 2026 (esempio), €
AliquotaCorrispettiviImponibileIVA
22%122,00100,0022,00
4%20,8020,000,80
Totale142,80120,0022,80
Registro dei corrispettivi del 3 novembre 2026: 122,00 € al 22%, 20,80 € al 4%, totale 142,80 €, IVA 22,80 €

I 22,80 € di IVA entrano nella liquidazione del periodo. Gli ordini per cui hai emesso fattura seguono le regole della fattura e non vanno contati due volte. Per verificare uno scorporo usa il calcolatore IVA.

In quale giorno va la vendita?

Nel giorno in cui l'operazione si considera effettuata. Per i beni è la consegna o la spedizione, ma se il cliente paga prima, la vendita si considera effettuata alla data del pagamento, per l'importo pagato (art. 6, commi 1 e 4 DPR 633/1972).

Data da usare nel registro
PagamentoData della vendita
Carta, PayPal, bonifico anticipatoGiorno del pagamento
ContrassegnoGiorno della spedizione
Acconto e saldo alla spedizioneAcconto alla data del pagamento, saldo alla spedizione
Pagamento anticipato: la vendita va alla data del pagamento; contrassegno: alla data della spedizione

Quando il cliente chiede la fattura

La devi emettere se il cliente la chiede non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art. 22, comma 1 DPR 633/1972). In un ordine pagato online quel momento è il pagamento: per questo nel checkout conviene la casella «Richiedi fattura» con codice fiscale o partita IVA, codice destinatario o PEC. La fattura è elettronica e passa dal Sistema di Interscambio; come si compila il codice destinatario e quando serve il bollo lo trovi nella guida alla fattura elettronica per l'e-commerce.

Cosa cambia dal 2027 con il Testo unico IVA

Dal 1° gennaio 2027 le norme IVA si leggono nel nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), e gli adempimenti nel Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141): il MEF li indica tra gli otto testi unici con efficacia da quella data (comunicato del 19 ottobre 2026). Per un e-commerce la conseguenza pratica immediata riguarda i riferimenti: gli articoli citati qui (art. 22 e 24 DPR 633/1972, art. 2 D.Lgs. 127/2015) avranno una nuova numerazione. Prima di aggiornare condizioni di vendita, procedure interne o modelli di fattura, verifica i nuovi riferimenti con il commercialista o sul motore di ricerca TrovaTU del MEF.

Dal 1° gennaio 2027 le regole IVA del DPR 633/1972 passano nel Testo unico IVA

Quando gli ordini arrivano da più canali

Il registro dei corrispettivi si compila bene solo se gli ordini del giorno sono tutti in un posto: sito, marketplace, telefono. In Elbuz gli ordini dei vari canali arrivano nello stesso gestionale, con importi e stato del pagamento. Quando un cliente chiede la fattura, la FatturaPA nasce dall'ordine e parte verso lo SdI dalla tua PEC, con il codice destinatario preso dall'ordine. Come arrivano e si lavorano gli ordini lo vedi in gestione ordini.

Per chi non è adatto: Elbuz non è un registratore telematico. Se hai anche un negozio fisico, il documento commerciale delle vendite al banco lo emetti con il tuo RT o con la procedura web dell'Agenzia.

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Gli altri adempimenti per partire sono nell'articolo aprire un e-commerce con partita IVA.

Domande frequenti

Un e-commerce deve emettere lo scontrino?

No, se vende beni fisici e li spedisce: è una vendita per corrispondenza, esonerata dalla certificazione (art. 2, lett. oo) DPR 696/1996). I corrispettivi vanno però annotati nel registro.

Serve il registratore telematico per vendere online?

No. Serve solo per le vendite fatte in un locale aperto al pubblico; in alternativa al registratore c'è la procedura web gratuita dell'Agenzia delle Entrate.

Cos'è il documento commerciale online?

È il documento commerciale emesso con la procedura web gratuita del portale «Fatture e Corrispettivi», al posto del registratore telematico. Un negozio online che spedisce non deve usarlo.

Cosa sono i corrispettivi telematici?

Sono i dati delle vendite giornaliere che i commercianti al minuto memorizzano e trasmettono all'Agenzia delle Entrate (art. 2 D.Lgs. 127/2015). Il commercio elettronico indiretto è esonerato dalla trasmissione.

Entro quando il cliente può chiedere la fattura?

Non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: per un ordine pagato online, al momento del pagamento.

Se vendo online e in negozio, come mi comporto?

Due flussi separati: documento commerciale e trasmissione per le vendite in negozio, annotazione nel registro dei corrispettivi per le vendite online spedite.

Fonti

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633: art. 6 (momento di effettuazione), art. 22 (commercio al minuto, fattura su richiesta), art. 24 (registro dei corrispettivi) – normattiva.it.
  • DPR 21 dicembre 1996, n. 696, art. 2, comma 1, lett. oo) – normattiva.it.
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2 (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) – normattiva.it.
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 198 del 19 giugno 2019 (commercio elettronico indiretto, DM 10 maggio 2019) – agenziaentrate.gov.it.
  • Agenzia delle Entrate, «I corrispettivi elettronici» (documento commerciale, procedura web, esoneri) – agenziaentrate.gov.it.
  • MEF, comunicato n. 111 del 19 ottobre 2026 sui testi unici con efficacia dal 1° gennaio 2027 – mef.gov.it.

Verificato il 1° novembre 2026. I numeri dell'esempio sono di fantasia. Non è consulenza fiscale.

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